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Home Cronaca

Sospensione del mutuo per chi non lavora a causa del Coronavirus

Il decreto di legge Cura Italia sarebbe però fatto sulla falsa riga di una legge in vigore da ben 14 anni

Redazione by Redazione
19 Marzo 2020
in Cronaca
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Mutuo della casa
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“Sospensione” mutuo prima casa con il DL Cura Italia: come presentare domanda? Le “misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese” adottate per far fronte all’emergenza coronavirus introducono alcune novità sulla possibilità di mettere in stand by le rate dovute.

Il congelamento delle rate, regolato dalla legge numero 244 del 2007, non è automatico, va richiesto dagli interessati seguendo la procedura prevista dal Fondo Consip. Quindi avremo cittadini di serie A e cittadini di serie B? La malattia non ha colore sociale e sopratutto non sceglie chi colpire. Ma,andiamo avanti e vediamo gli aventi diritto: l’emergenza coronavirus apre le porte della sospensione del mutui a due categorie di lavoratori:

  1. Dipendenti che hanno subito la riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro;
  2. Lavoratori autonomi e liberi professionisti che presentino una dichiarazione di riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Diversamente da altre misure inserite nel DL Cura Italia, per la sospensione dei mutui prima casa non è necessario aspettare un decreto attuativo o comunque un provvedimento che sblocchi la possibilità di accedervi. È possibile presentare domanda da subito.

Regolato dalla legge numero 244 del 2007, permette di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. L’evento che va sottolineato, però è che questa non risulta una novità: è una legge in vigore già da 14 anni, perché prendere in giro i cittadini?

L’articolo numero 63 del DL numero 18 del 17 marzo 2020, in deroga alla disciplina ordinaria per 9 mesi a partire dall’entrata in vigore, prevede:

  1. l’estensione del beneficio ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che “autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”;
  2. l’accesso al Fondo senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Come presentare domanda?

Coloro che non sono in grado di sostenere il pagamento delle rate del mutuo a causa di un’improvvisa difficoltà economica dovuta all’epidemia in corso devono presentare domanda per la sospensione di mutui tramite il Fondo Consap. La richiesta di sospensione deve essere inoltrata direttamente alla propria banca presentando:

  • modulo di domanda Consap;
  • documentazione necessaria a dimostrare di essere nelle condizioni indicate dai due decreti:
    A. riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro per i lavoratori dipendenti;
    B. riduzione del fatturato per lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Una volta accettata la richiesta, (che quindi non è automatica ma a discrezione) il Fondo provvederà al rimborso del 50% degli interessi del mutuo residuo per il periodo di sospensione. Nel periodo di sospensione, dunque, non bisogna pagare il mutuo sulla prima casa.

Ma alla ripresa dei pagamenti, oltre alla quota capitale delle rate, l’interessato si troverà la quota del 50% degli interessi che rimangono a suo carico non coperta dal fondo spalmati negli anni sul mutuo residuo.

Pertanto, è necessaria una precisazione: in futuro ci si troverà con una rata leggermente più alta (si potrebbero raffigurare l’illecito amministrativo dell’anatocismo e il reato penale usura) ed con una durata maggiore del mutuo stesso.

La domanda nasce spontanea come qualcuno direbbe: sono stati tutelati davvero i cittadini o si parla di trovata pubblicitaria, arzigogolata fra meandri burocratici ai quali i cittadini non hanno modo di accedere? Non sarebbe bastato congelare ed accodare le rate del mutuo a fine contratto? Evidentemente non potevamo garantire i cittadini ma il governo probabilmente è obbligato a garantire le banche. Così in una nota il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.

 

Michel Emi Maritato

Tags: Italia
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