Il Decreto CURA ITALIA ,ha introdotto ,tra le altre misure alcune indennità di sostegno a favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo l’insorgenza del Covid 19.
l’istituto comunica che metterà a disposizione di tutti gli utenti interessati dal giorno 30-03-2020, tutte le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. In una circolare, l’Inps ha intanto fornito le prime indicazioni operative.
Le cosiddette indennità per COVID 19 per il liberi professionisti non soggette ad imposizione fiscale.
Questo è l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari del bonus 600 euro.
All’indennità liberi professionisti e co.co. Co . possono accedere:
-Liberi professionisti con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
-Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.All’Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria possono invece accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
Artigiani
Commercianti
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
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All’indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, possono accedere
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Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
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L’Inps fa sapere che in una ulteriore circolare valuterà l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari. Anche questi lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
All’indennità per lavoratori agricoli, possono accedere:
-Operatori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali a patto che:
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possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
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oppure non siano titolari di pensione.
All’indennità per i lavoratori dello spettacolo possono accedere:
–Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
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almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
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oppure che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
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non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.I lavoratori, potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’inps la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps.