(traduzione in italiano a cura dell’autrice – nella foto: avv. Fernanda Regina Tripode)
L’accrescimento delle relazioni affettive tra cittadini europei e donne brasiliane, unito alla mobilità internazionale, ha portato alla luce il fenomeno grave e ricorrente della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori, solitamente la madre, dopo la rottura del rapporto coniugale. La strategia è piuttosto comune: in quasi tutti i casi, dopo la separazione la madre torna unilateralmente in Brasile con i figli, sottraendoli con l’inganno o senza alcun preavviso, oppure non li restituisce dopo un viaggio preannunciato come temporaneo che, una volta arrivata a destinazione, la madre comunica essere permanente, senza il consenso del padre e in diretta violazione dei diritti genitoriali esercitati nel Paese di residenza abituale del minore.
Questa pratica non è solo un conflitto familiare. Si tratta di un reato internazionale con profonde conseguenze per il padre privato del contatto e, soprattutto, per il minore, che viene improvvisamente separato da uno dei genitori, dalla sua cultura, dalla sua lingua e dal suo ambiente familiare.
1. Cos’è la sottrazione internazionale di minori tra genitori?
La sottrazione internazionale interparentale, detta anche sottrazione internazionale di minori, si verifica quando un genitore allontana o trattiene un minore al di fuori del proprio Paese di residenza abituale senza l’autorizzazione dell’altro genitore o in violazione dei diritti di custodia vigenti anche dopo la separazione. Gli scenari più comuni sono:
I – Allontanamento del minore da un Paese europeo senza il consenso paterno;
II – Autorizzazione al viaggio temporaneo seguita da trattenimento illecito in Brasile (o in altro paese straniero).
In entrambi i casi, si crea deliberatamente una situazione di fatto artificiale per favorire il genitore rapitore, non il superiore interesse del minore. Dal punto di vista giuridico e psicologico, ciò costituisce una grave forma di violenza psicologica nei confronti del minore e l’illecita soppressione dei diritti genitoriali del padre.
2. La Convenzione dell’Aja del 1980 e la Protezione Internazionale della Paternità
La Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è stata creata proprio per impedire che le controversie tra genitori vengano risolte attraverso la forza del fatto compiuto. Il suo obiettivo centrale è:
I – Garantire il rientro immediato del minore nello Stato di residenza abituale;
II – Garantire il rispetto dei diritti genitoriali esistenti in quello Stato.
La Convenzione non decide in materia di affidamento, non ridefinisce le responsabilità genitoriali e non legittima situazioni create artificialmente. Il suo scopo è ripristinare lo status quo precedente alla sottrazione, restituendo la competenza decisionale al giudice naturale del Paese in cui il minore viveva prima dell’allontanamento illegittimo.

3. Residenza abituale e regola del rientro immediato
Il concetto di residenza abituale è l’asse centrale della Convenzione. Si riferisce al luogo in cui la vita del minore era effettivamente strutturata prima della sottrazione: scuola, routine, legami familiari, sociali, culturali e linguistici. Questo criterio impedisce il cosiddetto “forum shopping” – il tentativo di creare artificialmente una giurisdizione più favorevole dopo l’allontanamento del minore – e protegge il minore da spostamenti opportunistici motivati da conflitti tra adulti.
4. Lo schema ricorrente: le accuse di violenza emergono dopo il rapimento
Nella pratica, molti genitori europei si trovano ad affrontare uno schema ricorrente:
I – Non vi sono precedenti di violenza nel Paese europeo;
II – Non vi sono precedenti penali, procedimenti giudiziari o precedenti misure di protezione;
III – L’accusa di violenza domestica emergono solo dopo il trasferimento del minore in Brasile.
Queste accuse vengono poi utilizzate come giustificazione per impedire il ritorno del minore ed eludere l’applicazione della Convenzione dell’Aja. L’eccezione prevista dall’articolo 13(1)(b) della Convenzione – rischio grave – non è automatica, non è presunta e richiede prove oggettive, concrete e attuali. Le accuse generiche o quelle costruite strategicamente dopo il rapimento non soddisfano lo standard giuridico richiesto dal trattato internazionale.
5. L’uso strategico della Legge Maria da Penha e le false accuse
La cosiddetta Legge Maria da Penha è strutturata su una presunzione legale di vulnerabilità femminile incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza, giusto processo e diritto a una piena difesa. In pratica, si tratta di un meccanismo che consente misure estremamente gravi basate su cognizione sommaria e narrazione unilaterale, senza richiedere prove minime, il che la rende uno strumento altamente suscettibile di un uso strategico e abusivo.
Nei contesti di sottrazione internazionale di minori, questa normativa è stata ripetutamente strumentalizzata da madri disoneste, dopo l’allontanamento illegittimo del minore, allo scopo di creare un fatto giuridico artificiale volto a impedire il ritorno del minore nel Paese di residenza abituale e a neutralizzare l’applicazione della Convenzione dell’Aja. Lo schema osservato è:
I – Accusa presentata solo dopo l’allontanamento;
II – Misure di protezione concesse sulla base di segnalazioni unilaterali;
III – Utilizzo di queste misure come “prova” nei procedimenti internazionali.
Sebbene la legge brasiliana, in termini astratti, preveda la punizione delle false accuse, la realtà dimostra la quasi totale assenza di un’effettiva responsabilità quando le false accuse vengono presentate sotto l’etichetta di violenza domestica. Il risultato è un sistema perverso di incentivi: le false accuse producono effetti immediati, mentre le bugie non generano conseguenze. Questo squilibrio trasforma l’apparato statale in uno strumento di esclusione paterna, non di protezione dei minori, e contribuisce direttamente alla normalizzazione dell’alienazione parentale internazionale e della violenza psicologica contro i minori.

6. Limiti del giudice della Convenzione e posizione delle corti europee
Le corti europee ribadiscono che il giudice ai sensi della Convenzione dell’Aja:
I – Non decide in materia di affidamento;
II – Non risolve le controversie matrimoniali;
III – Non sostituisce il giudice naturale del paese di residenza abituale.
Il suo ruolo è tecnico e limitato: verificare l’illegittimità dell’allontanamento e l’esistenza, o meno, di un rischio grave comprovato. L’accettazione acritica di accuse unilaterali distorce la Convenzione, legittima la sottrazione internazionale come strategia procedurale e danneggia direttamente il minore e il genitore abbandonato.
7. Il Protocollo sui giudizi basati sulla prospettiva di genere e i suoi effetti distorsivi
In Brasile sono state applicate linee guida amministrative note come protocolli sui giudizi basati sulla prospettiva di genere, diffuse nell’ambito del Consiglio Nazionale di Giustizia.
Questi protocolli non hanno forza di legge, non alterano il testo della Convenzione dell’Aja e non possono sopprimere le garanzie fondamentali del giusto processo, come il diritto a un equo processo, il diritto a una difesa completa e l’onere della prova. In pratica, la loro applicazione automatica nelle controversie internazionali ha prodotto effetti distorsivi, quali:
I – Presunzione informale di veridicità della narrazione femminile;
II – Indebita inversione dell’onere della prova;
III – Relativizzazione del diritto a un equo processo e del diritto a una difesa completa;
IV – Accettazione acritica delle accuse formulate esclusivamente dopo un rapimento internazionale.
Trasposti ai casi disciplinati dalla Convenzione dell’Aja, questi protocolli distorcono l’analisi tecnica richiesta dal Trattato internazionale e spostano l’attenzione dall’interesse superiore del minore alla convalida automatica della narrazione di un genitore.
8. Il ruolo della Corte Suprema Federale e delle ADI 4.245 e 7.686
L’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 in Brasile ha subito un cambiamento significativo a seguito delle azioni della Corte Suprema Federale, in particolare nelle sentenze delle ADI 4.245 e 7.686. Sebbene la STF abbia affermato, in teoria, la compatibilità della Convenzione con la Costituzione federale, l’interpretazione estensiva dell’eccezione prevista dall’articolo 13(1)(b) – il cosiddetto “rischio grave” – ha prodotto effetti concreti profondamente problematici.
8.1 Indebita estensione dell’eccezione di rimpatrio
L’eccezione è stata concepita come assolutamente eccezionale. L’interpretazione accettata ha iniziato ad ammettere la sua applicazione sulla base di accuse di violenza domestica contro la madre, anche se il minore non è una vittima diretta, non vi sono precedenti e l’accusa è sorta solo dopo il rapimento.
8.2 Confusione tra conflitto coniugale e capacità genitoriale
Anche se, per amor di discussione, si ammettesse la veridicità dell’accusa fatta dalla madre nel contesto del rapporto coniugale, questa circostanza non autorizza, né logicamente né giuridicamente, a concludere per incapacità genitoriale da parte del padre. La confusione tra conflitto coniugale e attitudine all’esercizio della paternità compromette il principio di co-genitorialità e viola il diritto del minore a una convivenza equilibrata con entrambi i genitori.
8.3 Incentivo istituzionale al rapimento
Stabilendo la giurisdizione presso il tribunale del genitore rapitore, si crea un incentivo razionale all’allontanamento unilaterale: prima il rapimento e poi la denuncia.
8.4 Prospettiva di genere ed erosione del giusto processo
L’attenuazione delle garanzie procedurali non protegge i minori e sostituisce l’analisi tecnica con la presunzione ideologica.
8.5 Impatto diretto sui genitori europei
Queste interpretazioni spiegano perché i genitori europei, anche quelli protetti dalla Convenzione dell’Aja, si trovano ad affrontare decisioni contraddittorie in Brasile, indebolendo la sicurezza giuridica internazionale.
9. Sottrazione internazionale di minori e reato previsto dall’articolo 249 del Codice penale brasiliano
L’allontanamento unilaterale di un minore può costituire reato in Brasile, anche se commesso dalla madre. Il vincolo genitoriale non esclude la responsabilità penale. La successiva accusa di violenza non rende il rapimento legittimo, non equivale al regolare esercizio di un diritto e non genera automaticamente l’immunità penale.

10. Impatto diretto sui genitori e sui minori europei
Le distorsioni giuridiche e interpretative che circondano la sottrazione internazionale di minori non producono effetti astratti. Queste situazioni generano conseguenze concrete, profonde e spesso irreversibili, sia per i genitori europei ingiustamente separati, sia per i figli stessi, che diventano l’anello più vulnerabile di un conflitto strumentalizzato.
In questo In questo contesto, gli impatti più ricorrenti sono:
I – Genitori separati a tempo indeterminato;
II – Minori privati di legami affettivi, culturali e identitari;
III – Uso del tempo processuale come strategia per consolidare il fatto compiuto;
IV – Violenza psicologica sistematica e invisibile contro il minore.
11. Considerazioni finali e orientamento professionale
I genitori europei vittime di sottrazione internazionale non sono indifesi. I loro diritti sono riconosciuti dal diritto internazionale e dalla Convenzione dell’Aja del 1980. La tutela di questi diritti richiede una doppia azione legale tecnica (nel Paese di residenza abituale del minore rapito e in quello in cui è stato portato dalla dare in modo illegittimo), strategica e specializzata, in grado di contrastare false accuse, distorsioni interpretative e strumentalizzazione del sistema giuridico brasiliano.
Nei rapporti familiari formati da genitori o coniugi di nazionalità diversa, esiste purtroppo un rischio permanente di sottrazione internazionale di minori, un fenomeno che si verifica più frequentemente tra 0 e 14 anni. Si tratta di un periodo lungo e delicato, durante il quale il padre deve prestare attenzione ai segnali d’allarme e non permettere mai ai figli di lasciare la casa o il Paese in sua assenza o senza il suo esplicito consenso.
Di fronte a qualsiasi sospetto, una consulenza riservata con un avvocato esperto, in costanza di rapporto, può essere fondamentale per creare un’efficace rete di protezione per i genitori europei nei casi di sottrazione internazionale in Brasile, garantendo in caso di rottura del vincolo di coppia la salvaguardia dell’altro vincolo, quello genitoriale, e la corretta applicazione della Convenzione dell’Aja in caso di rapimento/sottrazione.



















