È attesa nei prossimi giorni la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del D.L. 39/2025, che ha disposto il rinvio dell’obbligo assicurativo contro danni da calamità naturali per tutte le imprese di piccola media e grande entità che posseggono sede legale in italia.
Indipendentemente dal loro settore operativo tutte le aziende che risutano iscritte nel registro delle imprese secondo l’articolo 282 del codice civile hanno l’obbligo di contrarre una polizza contro tutti quei danni che vengono causati dalle calamità naturali e/o da eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Vengono escluse da tale obbligo tutte le imprese agricole meglio definite nell’articolo 2135 del codice civile.
L’obbligo assicurativo introdotto fa chiaramente un distinguo di garanzie obbligatorie e di tempistica in termini di obbligatorietà assicurativa in base all’entità dell’azienda e specificatamente: Piccola, media,grande:
- le medie imprese (tra 50 e 250 dipendenti) avranno ulteriori sei mesi di tempo, fino al 30 settembre 2025, per stipulare tali contratti;
- le micro e piccole imprese, che costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo italiano, vedranno il termine per l’obbligo posticipato al 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese con più di 250 dipendenti avevano l’obbligo di stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025, con un periodo di tolleranza di 90 giorni fino al 30 giugno, al fine di consentire alle aziende senza contratto di adeguarsi all’obbligo.
Attraverso una nota ministeriale viene reso noto che tutte le aziende che non si premureranno di rispettare tale obbligo non potranno in alcun modo avere più accesso ad ulteriori incentivi statali o eventuali risorse pubbliche da utilizzare per l’ampliamento e lo sviluppo della propria attività.
Al fine di garantire una chiara ed efficace attuazione dell’obbligo e per coinvolgere le parti interessate nella fase di conversione in legge, è stato istituito un tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato che includerà rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS.
Di seguito un riepilogo dei punti essenziali introdotti con le nuove previsioni normative:
- devono essere assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio. Sono “esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”;
- agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- nel caso di immobili assicurati dall’imprenditore, ma di proprietà di terzi, l’indennizzo spettante sarebbe corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
- per il valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso;
- l’obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall’art. 2424, comma 1, c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis, comma 2 del D.L. 155/2024).



















