Una decina di giorni fa le senatrici Bongiorno e Campione hanno presentato un’emendamento al disegno di legge 1403, c.d. ddl “femminicidio” di cui sono relatrici (Femminicidio, sarà decisivo il rifiuto della relazione). Esso vorrebbe recepire le critiche che sono piovute sulla vaghezza della prima formulazione, presentata a marzo 2025, da magistrati ed esperti di diritto hanno. L’emendamento sembra ora definire il nuovo reato come collegato al rifiuto della relazione affettiva da parte della donna, ma le conseguenze sembrano piuttosto sconcertanti, se la prima formulazione era vaga, questa sembra limitata ed inoltre non riduce la sensazione di vaghezza. Esso recita: “Quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o è conseguenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di donna.”
La prima cosa che salta all’occhio è l’”in quanto donna”, come sappiamo questo deriva da considerazioni sociologiche dovute al femminismo americano. Nel diritto penale però esso non sembra definire qualcosa di preciso a meno di non credere ad un ipotetico “genocidio” di donne che evidentemente non è in essere. Così ci si arrangia parlando di discriminazione e odio. Ma l’odio davvero può caratterizzare un reato diverso e più grave, vista la pena, di quello di omicidio (c.p. 575)? Quando si uccide non si odia? A meno di non credere ad un specifico odio per le donne tipo serial killer. Un movente basato su un sentimento è pur sempre vago e impreciso: bisognerebbe dimostrarlo che vi è odio “in quanto donna”. Mentre i moventi dei delitti familiari sono molto più concreti: gelosia, economia, faide familiari. Non va meglio con l’altro termine: in che modo si stabilisce che vi è discriminazione? Se pensiamo nel senso di riconoscimento di diritti essa sembra ricondursi alla negazione di diritti sanciti dal nostro ordinamento: un unico caso potrebbe essere compreso in questo schema l’omicidio della povera Saman Abbas alla quale la famiglia ha negato il diritto all’autodeterminazione, anche questo sancito dalla Costituzione, proprio perché “in quanto donna”. Uccidere lede il diritto a vivere e anche al diritto all’autodeterminazione o alla libertà. Sicché la seconda parte dell’emendamento sembra caratterizzare il “femminicidio” nella libertà di troncare una relazione affettiva come lesione dei diritti all’autodeterminazione e atto d’odio. La frase successiva ‘ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di donna‘ riprende il motivo della discriminazione: soggezione, limitazione possono essere considerati dei sinonimi o comunque termini che rientrano nella lesione di diritti e quindi descrivono in fondo una discriminazione.
L’emendamento potrebbe essere modificato semplicemente abolendo i riferimenti alle donne e la condizione sarebbe quella di un qualsiasi gruppo umano soggetto a discriminazioni, per cui una riscrittura, costituzionalmente corretta, si leggerebbe: “Quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa conseguenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta in pretesa o ragione della sua condizione di appartenenza ad un determinato gruppo umano.”
Non esiste un modo di prevenire pochi omicidi l’anno su 58 milioni di persone ciascuno dei quali è un evento casuale del tutto indipendente dall’altro, eccetto forse in quei pochi casi nei quali la vittima aveva già sporto denuncia. Negli ultimi anni si è assistito all’uso massiccio di codici rossi e braccialetti elettronici alla prima denuncia della donna, forse hanno salvato qualche mezza dozzina di casi in tutto, ma dato lo scarso numero del fenomeno è come trovare un ago in un pagliaio: c’è sempre qualcosa che sfugge, spesso sono casi in cui non sono mai state fatte denunce pregresse. Anche l’emersione del fenomeno sembra un’argomentazione fallace: se ben mezzo milione di persone hanno partecipato al funerale di Giulia Cecchettin sicuramente è fenomeno assolutamente presente sulla scena dell’opinione pubblica.
Per queste ragioni pensiamo che la motivazione di fondo del ddl sia di carattere politico, dato che vi è evidenza che negli ultimi anni gli omicidi di donna sono in calo, ed in particolare quelli in famiglia (sullo stesso articolo del Sole 24ore veniva dato il numero di 59 per il 2024, numero che però include sicuramente casi di omicidi pietatis causa o di soggetti con malattie mentali note, tanto che conteggi più affidabili danno un numero intorno a 40 casi). Le argomentazioni parallele o a sostegno di alcuni magistrati, come il procuratore di Tivoli, non appaiono basate seriamente su un’analisi dei dati (il solo fatto di citare percentuali fa venire il sospetto che c’è un tentativo di nascondere i dati reali: argomento classico che i femminicidi sono aumentati in percentuale, ma il motivo è che sono diminuiti di molto gli omicidi di uomini). Traballante è anche la tesi del paragone tra “mafia” e “mascolinità tossica” (concetto ripreso da studi sociologici dubbi) poiché non esiste una struttura segreta con una cupola dei “maschi tossici” a meno di non voler combattere contro mulini a vento.
C’è anche da dire che nel più generale fenomeno della “violenza sulle donne” spesso si sente dire da anni che non è completamente emerso e che ancora molte non denunciano, che dire allora però degli uomini vittime di violenza? Anche molti di loro non denunciano. Non sembra che i numeri giustifichino un allarme sociale per le donne e per quanto riguarda gli uomini semplicemente nessuno, salvo poche associazioni, ne parla. La violenza nelle coppie non è un fenomeno che riguarda solo chi si separa o divorzia, ma è ubiquamente diffusa anche tra i celibi, i conviventi o i coniugati. Mentre qualche femminista vorrebbe ridurre tutto alle dinamiche della separazione, che c’entra sì, ma certo non in tutti i casi, come se Turetta o altri assassini fossero tutti padri separati. Sintomatico che quando la Municipalità di Roma VI ha deliberato sull’istituzione di uno sportello di aiuto per uomini maltrattati, l’assessora alle pari opportunità del Comune di Roma (vedi qui) ha parlato di “sindrome di alienazione genitoriale” di cui non vi è alcuna traccia nella delibera, facendo confusione tra “sindrome di alienazione”, ormai morta e sepolta da anni e artificialmente tenuta in vita da chi si è reso responsabile di gravi violazioni di legge, e “alienazione” che è un sinonimo di “dinamiche ostative” tese ad allontanare i figli da un genitore senza motivo.
Questo genera forme di allarmismo gratuito come quella di qualche mese fa in cui si è detto che sarebbero ben 3500 i figli minori di madri uccise in un “femminicidio” in cinque anni (vedi qui) una notizia che è evidentemente una bufala, anche con cento donne uccise ogni anni tutte e cento avrebbero dovuto avere in cinque anni più 7 figli a testa. Da qui si può stimare che nel 2018 Sono stati 47 minori figli di madri vittime di “femminicidio”, nel 2024 sono stati 20 (anche a causa del calo dei delitti), sono contati anche quelli che sono ora maggiorenni. Ipotizzando anche 50 minori l’anno, per cinque anni sarebbero 250. Come allarmismo viene fatto sull’abbassamento di età delle vittime: sempre dallo stesso sito si può verificare che gli omicidi di minori donne sono stati: 4 nel 2019; 3 nel 2020; 4 nel 2021; 2 nel 2022; 2 nel 2023; 1 nel 2024 e fino adesso 1 nel 2025. Di donne con età minore di 25 anni: 10 nel 2019; 4 nel 2020; 8 nel 2021; 7 nel 2022; 8 nel 2023; 4 nel 2024 e per ora 3 nel 2025. Età media: 37,4 nel 2019 (ci sono stati due neonate tra i casi); 42,3 nel 2020; 42,5 nel 2021; 42,1 nel 2022; 43,1 nel 2023; 43,9 nel 2024; 42,0 nel 2025 fino adesso. Va notato che alcuni di questi “femminicidi” andrebbero più realisticamente contati come “infanticidi” poiché il minore ha meno di cinque anni e spesso non è ucciso dal padre, ma dalla madre.
Ma infine chiediamoci scritto come è scritto o anche modificato serve davvero il ddl femminicidio? Si deve ricordare che spesso in questi casi vi è omicidio-suicidio, per cui incrociando i vari dati sembra che punibile con l’ergastolo siano solo un numero limitato di casi. Quanto all’effetto dissuasivo chi uccide, o ha ucciso, sa bene che sarà considerato un relitto sociale per cui nella maggior parte dei casi nemmeno interesse a quanto accadrà, e se non si uccide spesso è perché non ha il coraggio di farlo per istinto di autoconservazione. Ma a parte questo sembra che l’emendamento stesso restringa la possibilità della sua applicazione, complicando l’azione della magistratura. Come giudicare ad esempio il caso Impagnatiello? Peraltro giustamente condannato all’ergastolo anche in appello di recente. Nel suo caso era lui che voleva lasciare la compagna non lei a cui era negata la libertà. In presenza di questa legge avrebbe avuto l’ergastolo a causa del ddl oppure no? Odio? Discriminazione? Certamente la difesa si sarebbe appellata all’assenza del rifiuto della stessa a mantenere una relazione affettiva. Quello di Impagnatiello non è l’unica situazione di questo tipo, sebbene sia meno frequente dell’idea del rifiuto descritta dall’emendamento.
Nei 26 “femminicidi” riportati su femminicidioitalia.info nei primi sei mesi di quest’anno, solo 7 ricadono nella fattispecie indicata dall’emendamento, di cui ben 5 commessi da stranieri. In compenso ci sono stati 10 omicidi-suicidi, e, come spesso accade molti non sono riusciti a suicidarsi (tra questi uno dei due italiani che ha ucciso l’ex perché voleva lasciarlo). Negli altri casi l’applicazione dell’emendamento è complessa poiché si tratta di casi in cui vi sono storie pregresse legate a prostituzione, probabile malattia mentale, droga e… nessun rapporto di coppia prima dell’omicidio, quindi nessun rifiuto. In sostanza ad andare bene il ddl si applicherebbe a un quarto dei delitti, meno probabilmente degli stessi omicidi-suicidi. Una cifra assolutamente risibile di un numero già basso, solo per questo ci sarebbe bisogno di devastare il codice penale con leggi di dubbia costituzionalità?
Un ultima considerazione: è possibile trovare sul sito della World Bank una stima degli omicidi di donne in tutto il mondo fino al 2021. L’Italia, come sappiamo si situa con un’incidenza dello 0.4 per 100000 abitanti, molti paesi Europei hanno, come sappiamo numeri superiori (Francia 0.7, Germania 0.8, Finlandia 1.0), solo la Spagna, Belgio, Irlanda e alcuni paesi del Golfo e piccoli paesi hanno numeri inferiori: Spagna 0.4, Irlanda 0.3, Belgio 0.2, Arabia Saudita 0.3, Bahrain 0.2 e pochi altri; da sfatare è il mito che nell’Islam le donne siano più protette, molti paesi arabi o musulmani hanno numeri superiori all’Italia: Egitto 0.5, Marocco 0.5, Algeria 0.7, Iran 0.6, Turchia 1.0, Kuwait 1.1, Afghanistan 1.3. Com’è noto il paese con l’incidenza più alta in Europa è la Lettonia con 3.6 seguita dalla Moldavia con 1.6. Stati Uniti e Russia hanno rispettivamente 2.9 e 3.3. Ma quello che veramente sorprende è il caso di alcuni paesi latino americani, dove vi è una criminalità devastante e dove ha trovato fertile terreno l’idea di femminicidio, eccone una lista parziale: El Salvador 4.0 (ovvero 10 volte l’Italia), Colombia 4.1, Venezuela 5.1, Guatemala 6.1, Messico 6.2, in quest’ultimo paese quindi ci sono 15 volte omicidi di donne più che da noi in rapporto alla popolazione. Questi dati crudi, raccolti dove disponibili (mancano dati per alcuni grandi paesi come la Cina ad esempio), apparentemente indicano solo la cifra di donne uccise complessiva (non è facile capire in tutti i casi come sono stati raccolti, se ad esempio contengono o meno gli infanticidi), l’incidenza di 0.4 italiana deriva da circa 100 omicidi all’anno, se però usassimo il dato del Sole 24 ore riportato sopra, 59, essa sarebbe all’incirca 0.20, ovvero allo stesso livello dei paesi più sicuri al mondo per le donne (da notare che per la Spagna nel 2024 vi sono stati 57 “femminicidi”, qui il dato, cosa che porta la Spagna ad un valore di 0.23).




















