di Antonella Baiocchi – psicoterapeuta e criminologa
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1.Consenso sessuale: una legge che rischia di trasformare ogni uomo in un potenziale colpevole
La nuova legge sul “consenso libero e attuale” viene presentata come un progresso civile.
Tuttavia, un’analisi attenta della sua impostazione psicologica e culturale mette in luce un possibile rischio: quello di rafforzare un clima di crescente diffidenza nei confronti degli uomini, un clima che non nasce dalla norma in sé, ma da come potrebbe essere interpretata e applicata all’interno di un dibattito pubblico già fortemente polarizzato.
Questa non è una provocazione, ma una constatazione basata su analisi clinica e criminologica.
Negli ultimi anni, infatti, una parte del dibattito pubblico – spesso influenzato da correnti ideologiche – ha promosso una narrazione unidirezionale della violenza: uomini come carnefici, donne come vittime, incapaci di attuare la violenza se non in risposta ad una violenza subita.
Un paradigma, questo, che semplifica e distorce una realtà molto più complessa.
2.Il nuovo modello di consenso rischia di trasformare l’ambiguità in colpa
La riforma stabilisce che in assenza di un consenso chiaro e attuale, il rapporto può essere considerato illecito.
Il problema nasce quando questa regola astratta viene applicata alla vita reale, dove:
• il consenso raramente è verbalizzato,
• le emozioni sono ambivalenti,
• i giovani hanno scarsi strumenti espressivi,
• il silenzio non ha un significato univoco.
In psicoterapia lo vediamo quotidianamente: il silenzio può derivare da imbarazzo, inesperienza, goffaggine comunicativa, insicurezza, non solo da paura e coercizione.
Confondere questi piani può generare fraintendimenti gravissimi.
Esempio clinicamente realistico (non traumatico)
Una ragazza di 19 anni vive la sua prima relazione intima.
È coinvolta affettivamente, ma inesperta sul piano comunicativo.
Durante un momento di intimità, il partner accelera.
Lei non dice “no”, non si ritrae, non interrompe.
Non per costrizione. Non per paura. Ma per:
• timidezza,
• desiderio di non deludere,
• mancanza di educazione emotiva,
• incapacità di modulare il proprio disagio,
• difficoltà a verbalizzare in tempo reale.
Il giorno dopo è confusa, non traumatizzata.
Ma secondo la nuova impostazione, questa ambivalenza potrebbe essere interpretata come “assenza di consenso”.
È qui che nasce il rischio giuridico: la confusione emotiva può diventare materiale probatorio.
3. Il contesto culturale: perché questa legge rischia di essere applicata in modo sbilanciato
La legge non nasce in un vuoto culturale.
Nasce in un clima in cui alcune letture ideologiche della violenza – presenti in parte del dibattito pubblico – tendono a:
• enfatizzare un’unica direzione della violenza,
• attribuire credibilità selettiva alle denunce,
• considerare il maschile come “posizione di potere e violenza ” per definizione.
Questo non significa che tutte le attiviste o tutte le posizioni femministe vadano in questa direzione, ma significa che alcune correnti estreme hanno spinto e stanno spingendo un modello che vede l’uomo come potenziale aggressore a prescindere, e questo paradigma non manca di riflettersi in non poche prassi applicative.
Il pericolo non sta nella tutela delle donne – sacrosanta – ma nella presunzione implicita che porta a filtrare i racconti secondo pregiudizi di genere.
4. Lo strumento perfetto per conflitti relazionali e separazioni difficili
Ogni professionista che lavora nelle relazioni familiari sa che, nei contesti conflittuali, possono verificarsi:
• riletture a posteriori di episodi ambigui,
• interpretazioni emotive diverse dal fatto oggettivo,
• strumentalizzazioni involontarie o consapevoli.
Una norma basata sul “consenso esplicito” rischia di diventare:
• un amplificatore del conflitto,
• un moltiplicatore delle accuse reciproche,
• un terreno fragile su cui valutare comportamenti privati complessi.
Non perché le donne mentano.
Non perché gli uomini siano innocenti per definizione.
Ma perché la legge penale non può sostituirsi alla psicologia delle relazioni.
5.Il rischio più grande: danneggiare le vere vittime
C’è un punto che non possiamo ignorare:
quando una legge appare squilibrata, le prime a pagarne le conseguenze sono le donne realmente abusate.
Se l’opinione pubblica percepisce la norma come potenzialmente strumentale, la fiducia nelle denunce diminuisce.
E questo è un danno gravissimo.
La vera tutela nasce dall’equilibrio, non dal sospetto di genere.
6.Conclusione: nessuna legge è efficace se ignora la psicologia
La riforma sul consenso non è sbagliata in sé.
Il problema è la sua applicazione in un sistema già attraversato da semplificazioni ideologiche.
Per essere giusta, una norma deve:
• riconoscere la complessità del comportamento umano,
• garantire la presunzione di innocenza,
• tutelare le vittime senza creare categorie presunte colpevoli,
• basarsi su criteri psicologici e non solo giuridici.
La violenza non è maschile o femminile.
È umana.
E come tale va compresa, prevenuta e contrastata.
Una legge che non integra la psicologia rischia di fare l’opposto del suo intento: creare ingiustizie, dividere i generi e tradire le vere vittime.

















