Non è ancora legge, ma ha già acceso uno degli scontri più ruvidi della legislatura sul rapporto tra uomo, animali selvatici e territorio. Il DDL caccia, approvato in prima lettura dal Senato il 23 giugno con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti, è ora atteso alla Camera, dove il testo approda come A.C. 2984. Al centro non c’è soltanto il mondo venatorio, né una semplice modifica tecnica di settore: c’è una diversa idea di equilibrio tra protezione della fauna, gestione del territorio, agricoltura, sicurezza, biodiversità e potere delle Regioni.
Il provvedimento interviene sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la norma quadro che da oltre trent’anni disciplina in Italia la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. Una legge nata in un’altra stagione politica e ambientale, quando il tema centrale era soprattutto contenere l’impatto della caccia e fissare un perimetro nazionale di tutela. Oggi, secondo i sostenitori della riforma, quello schema non basterebbe più: sono cambiati il clima, la distribuzione delle specie, la presenza degli ungulati, il peso dei cinghiali nei campi e nelle città, le emergenze sanitarie come la peste suina africana e l’assetto amministrativo dopo il depotenziamento delle Province.
Per la maggioranza di centrodestra, dunque, la parola d’ordine è aggiornare. Per le opposizioni e per gran parte del fronte ambientalista e animalista, invece, il rischio è un altro: dietro la parola “gestione” si nasconderebbe un ampliamento dei tempi, degli spazi e delle specie interessate dalla caccia. Ed è proprio qui che il testo diventa politico prima ancora che tecnico.
Il disegno di legge è di iniziativa parlamentare e ha come primo firmatario Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. È sostenuto dalla maggioranza, con il favore del mondo venatorio e l’attenzione politica del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. L’obiettivo dichiarato è riformare una normativa ritenuta ormai inadatta alla gestione contemporanea della fauna selvatica. Ma i critici leggono il testo come un cambio di filosofia: non più la fauna come patrimonio indisponibile dello Stato da proteggere nell’interesse della collettività, ma come elemento da amministrare, contenere, prelevare.
Il passaggio simbolico è proprio questo: alla protezione viene affiancata con maggiore forza la gestione. A prima vista può sembrare una sfumatura lessicale, ma non lo è. Gestire significa intervenire, programmare, controllare, contenere. Per i favorevoli, significa non lasciare gli agricoltori soli davanti ai danni dei cinghiali, non ignorare gli incidenti stradali provocati dagli ungulati, non continuare a inseguire emergenze con strumenti vecchi. Per i contrari, invece, significa aprire la strada a una visione più permissiva della caccia, presentandola come strumento ordinario di tutela ambientale.
Uno dei punti più discussi è il ruolo delle Regioni. Il DDL rafforza il loro peso nella pianificazione faunistico-venatoria: calendari, ambiti territoriali di caccia, appostamenti, piani di gestione, organizzazione del territorio. La tesi favorevole è chiara: ogni territorio ha problemi diversi, e dunque Roma non può disciplinare allo stesso modo le Alpi, la pianura padana, le zone umide, le campagne laziali o le aree appenniniche. La tesi contraria è altrettanto netta: se si concede troppa discrezionalità regionale, il rischio è una tutela frammentata della fauna, con regole diverse da territorio a territorio e un indebolimento dell’impianto nazionale.
A questo si lega il ruolo dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In materia venatoria, ISPRA fornisce pareri tecnici su specie, periodi di caccia, migrazioni, riproduzione, conservazione e calendari regionali. È, in sostanza, uno dei principali presidi scientifici del sistema. Secondo le associazioni ambientaliste, la riforma rischia di ridurne il peso effettivo, permettendo alle Regioni di discostarsi più facilmente dalle sue indicazioni. I sostenitori del DDL respingono questa lettura: non si cancellerebbe il controllo scientifico, ma si introdurrebbe maggiore flessibilità, anche valorizzando dati europei e internazionali.
Il tema dei calendari venatori è un altro nodo sensibile. Ogni Regione stabilisce quando si può cacciare, quali specie, con quali limiti e in quali giornate. Il DDL amplia i margini regionali e, secondo i favorevoli, consente di adattare meglio i calendari alla realtà biologica e climatica di oggi. Secondo i contrari, invece, il rischio è un allungamento della stagione venatoria e una maggiore pressione sugli animali in fasi delicate come migrazione, riproduzione e nidificazione.
A far discutere sono anche le specie interessate. Tra le novità più citate ci sono l’oca selvatica e il piccione inselvatichito. Il mondo venatorio precisa che non si tratterebbe di una liberalizzazione indiscriminata: sarebbero comunque le Regioni, sulla base di valutazioni tecniche, a stabilire se, come e quando inserire determinate specie nei calendari. Le associazioni ambientaliste, però, temono che il risultato concreto sia un allargamento della platea degli animali cacciabili.
Il caso del lupo merita particolare prudenza. Non è corretto scrivere che il DDL renda il lupo una specie cacciabile. Il lupo resta protetto da norme nazionali ed europee, a partire dalla Direttiva Habitat e dalla Convenzione di Berna. Tuttavia, i critici temono che una diversa collocazione normativa o un indebolimento della protezione speciale possa facilitare in futuro piani di contenimento o abbattimento. È uno di quei passaggi in cui la battaglia politica si gioca sul presente, ma guarda già alle conseguenze future.
Altro caso simbolico è quello dello stambecco. Dopo le polemiche, il tema è diventato uno dei simboli dello scontro: per i contrari, la prova di una riforma troppo aggressiva; per i favorevoli, l’esempio di una narrazione allarmistica costruita su singoli punti e poi corretta nel corso dell’iter.
Molto acceso anche il nodo delle aree. Il testo interviene su demanio forestale, demanio marittimo, zone umide, valichi montani e terreni innevati. Qui la distanza tra le due letture è massima. Gli ambientalisti parlano di rischio di caccia in aree costiere e spazi finora più protetti, evocando l’immagine dei fucili vicino a luoghi frequentati da cittadini, turisti ed escursionisti. I sostenitori negano l’idea della caccia sulle spiagge balneari e spiegano che il punto riguarda la pianificazione di aree costiere, umide o forestali dove possono esistere problemi faunistici specifici.
Anche i richiami vivi tornano al centro del confronto. Si tratta di uccelli detenuti legalmente e utilizzati, soprattutto nella caccia da appostamento, per attirare altri uccelli attraverso il canto o la presenza. È una pratica storica per alcuni cacciatori, ma fortemente contestata dagli animalisti, che la giudicano incompatibile con il benessere degli animali e potenzialmente collegata a catture illegali o traffici di avifauna. Collegato a questo c’è l’inanellamento, cioè l’applicazione di un piccolo anello identificativo alla zampa dell’uccello. In ambito scientifico serve a studiare migrazioni, età, rotte e sopravvivenza. Nel caso dei richiami vivi, serve anche a distinguere un animale detenuto legalmente da uno catturato illegalmente in natura.
Tra i passaggi tecnici meno noti ma più significativi c’è anche la cosiddetta opzione di caccia. Oggi il cacciatore deve scegliere una forma prevalente o esclusiva di caccia: da appostamento fisso, vagante in zona Alpi o altre forme previste nel territorio ordinario. Non può, in sostanza, fare tutto ovunque e in qualunque modo. Il DDL tende ad alleggerire o superare questo vincolo. Per i favorevoli è una semplificazione, anche considerando il calo del numero dei cacciatori. Per i contrari è la rimozione di un argine alla pressione venatoria.
Il testo tocca poi gli appostamenti fissi, cioè postazioni stabili autorizzate, spesso capanni, da cui si pratica la caccia. Essendo legati a luoghi specifici e a concessioni limitate, possono diventare molto ambiti. Da qui il tema della cosiddetta mercificazione delle concessioni: il rischio che autorizzazioni o disponibilità di appostamenti diventino, di fatto, beni da scambiare, affittare o trasferire informalmente. Secondo i sostenitori della riforma, ridurre alcune rigidità può evitare scarsità artificiale e pratiche distorte. Secondo i contrari, invece, si rischia semplicemente di moltiplicare capanni e pressione sulla fauna.
C’è poi il capitolo degli strumenti ottici e optoelettronici, soprattutto per la caccia di selezione agli ungulati. Il testo consente l’uso di strumenti utili a individuare, mirare o misurare distanze, escludendo quelli classificati come materiale di armamento militare. Anche qui le letture divergono: per il mondo venatorio, maggiore precisione significa più sicurezza, meno errori e minore rischio di ferimenti; per gli ambientalisti, strumenti più efficaci possono aumentare la capacità di abbattimento e rendere più difficile controllare eventuali abusi.
Sul controllo della fauna, la maggioranza insiste soprattutto su cinghiali, ungulati, danni agricoli, incidenti e peste suina africana. L’idea è coinvolgere soggetti formati e coordinati, non lasciare tutto all’emergenza. I critici, però, temono una confusione tra controllo pubblico e caccia privata: il contenimento faunistico, secondo loro, dovrebbe restare attività strettamente scientifica, pubblica e proporzionata, non trasformarsi in una giustificazione permanente all’allargamento del prelievo.
Il provvedimento interviene anche sulle sanzioni e sul bracconaggio. La maggioranza sostiene che la riforma distingua meglio la caccia legale dalle condotte illegali e rafforzi il contrasto agli abusi. Le associazioni contestano alcune formulazioni, temendo possibili effetti opposti su specifiche violazioni. È uno dei punti più tecnici del testo, ma anche uno dei più delicati: perché ogni riforma della caccia viene giudicata non solo da ciò che consente, ma anche da ciò che riesce davvero a impedire.
La battaglia, però, non è soltanto nel merito. Dopo il passaggio al Senato, lo scontro si è spostato sul metodo. Le associazioni ambientaliste e animaliste accusano la maggioranza di voler accelerare l’esame alla Camera, comprimendo audizioni, discussione ed emendamenti. La maggioranza replica che il testo segue il normale iter parlamentare dopo il voto di Palazzo Madama. Anche qui, due letture opposte: per chi sostiene il DDL, si tratta di completare una riforma attesa; per chi lo contesta, di una corsa che rischia di ridurre il confronto su una materia che riguarda non solo i cacciatori, ma tutti i cittadini.
Il punto vero, allora, è che questo DDL non parla soltanto a chi imbraccia un fucile. Parla agli agricoltori che denunciano danni, agli automobilisti che temono incidenti con animali selvatici, agli ambientalisti che difendono biodiversità e habitat, agli escursionisti che frequentano boschi e montagne, ai cittadini che vedono i cinghiali nelle periferie urbane, alle Regioni che chiedono più margini, allo Stato che deve garantire un quadro uniforme, all’Europa che vigila su specie e direttive.
Per questo ridurre tutto allo slogan è comodo ma insufficiente. Non basta dire “legge sparatutto”, se non si spiegano i problemi reali di gestione faunistica che esistono in molte aree del Paese. Ma non basta nemmeno dire “riforma di buon senso”, se non si affrontano i rischi di un indebolimento delle tutele, di un ruolo scientifico meno vincolante, di calendari più flessibili e di una maggiore pressione su specie e territori.
La domanda, alla fine, resta una: l’Italia vuole aggiornare la propria politica faunistica per renderla più efficace, oppure sta usando l’emergenza come occasione per allargare la caccia? La risposta dipenderà dal testo che uscirà dalla Camera, dagli eventuali correttivi, dal peso reale lasciato alla scienza e dalla capacità del Parlamento di non trasformare un tema complesso nell’ennesimo campo di battaglia ideologico.
Perché la fauna selvatica non appartiene ai cacciatori, agli ambientalisti, alle Regioni o ai partiti. È patrimonio comune, e come tale richiede equilibrio, conoscenza, responsabilità e misura. La gestione serve, se resta davvero gestione. La tutela serve, se non diventa immobilismo. Il problema è capire se questo DDL riuscirà a tenere insieme entrambe le esigenze o se finirà per spostare il pendolo troppo da una parte sola.



















