Il dibattito sul fine vita è tornato al centro della politica italiana dopo le ultime decisioni della Corte costituzionale e l’approvazione, da parte dell’Emilia-Romagna, di una nuova legge regionale sul suicidio medicalmente assistito.
Tra sentenze, ricorsi e proposte parlamentari, il rischio è però quello di confondere istituti profondamente diversi e di far credere che in Italia sia stato riconosciuto un diritto generale a ricevere assistenza per morire.
Il suicidio medicalmente assistito non è stato legalizzato in maniera generale e non coincide con l’eutanasia.
Esiste una limitata area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, delineata dalla Corte costituzionale a partire dal 2019. Le Regioni possono organizzare il percorso sanitario, ma non possono modificare le condizioni stabilite dalla Consulta né decidere autonomamente quando l’aiuto prestato debba cessare di essere punito.
La sentenza numero 152, depositata il 24 luglio 2026, ha confermato questi confini e ha respinto la richiesta di eliminare il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale.
La Consulta non apre a un diritto generale
Il quadro giuridico italiano nasce dalla sentenza numero 242 del 2019, pronunciata dopo il caso di Marco Cappato e Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo.
La Corte stabilì che non può essere punito chi agevola il proposito di suicidio di una persona affetta da una patologia irreversibile, sottoposta a sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Queste condizioni devono essere presenti contemporaneamente e devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, dopo il parere del comitato etico competente.
Non basta quindi essere affetti da una malattia gravissima, non basta soffrire e non basta neppure avere una prognosi infausta.
Il requisito del sostegno vitale collega l’accesso al suicidio assistito alla condizione di chi avrebbe già il diritto di lasciarsi morire rifiutando o interrompendo un trattamento necessario alla propria sopravvivenza.
Con la nuova sentenza la Consulta ha respinto la possibilità di sostituire questo requisito con la sola previsione di una morte vicina. Un eventuale ampliamento, secondo la Corte, potrebbe essere deciso dal legislatore, ma non rappresenta una conseguenza costituzionalmente obbligata.
La Corte non ha dunque ampliato il suicidio assistito, ma ha riportato la responsabilità della scelta nelle mani del Parlamento.
Che cosa significa sostegno vitale
Uno degli aspetti più difficili da comprendere riguarda il significato di trattamento di sostegno vitale.
Non si parla soltanto di respiratori e grandi apparecchiature. Possono rientrare nella definizione anche trattamenti sanitari, procedure o forme di assistenza indispensabili per sostenere una funzione vitale, purché la loro necessità sia accertata dal punto di vista medico.
La Consulta ha inoltre chiarito che il paziente non deve necessariamente iniziare il trattamento per poi interromperlo.
Quando il sostegno vitale viene considerato necessario dai medici, la persona conserva il diritto di rifiutarne l’attivazione. Non sarebbe ragionevole obbligarla a sottoporsi prima a una cura che non desidera soltanto per permetterle, successivamente, di soddisfare il requisito richiesto.
Se il trattamento è medicalmente necessario, il paziente può rifiutarlo senza perdere automaticamente la possibilità di accedere alla procedura. Se invece nessun sostegno vitale risulta necessario, la sola prognosi infausta non è sufficiente.
La distinzione è sottile ma fondamentale, perché impedisce che un’eccezione circoscritta venga trasformata progressivamente in un diritto generale attraverso una successione di pronunce giudiziarie.
Suicidio assistito ed eutanasia restano distinti
Nel suicidio medicalmente assistito il gesto finale che provoca la morte deve essere compiuto dalla persona interessata.
Il personale sanitario può verificare i requisiti, predisporre la sostanza e rendere materialmente possibile l’autosomministrazione, ma non può sostituirsi al paziente.
Nell’eutanasia attiva, invece, il farmaco letale viene somministrato da un medico o da un’altra persona.
L’eccezione individuata dalla Consulta riguarda l’aiuto al suicidio e non autorizza l’uccisione del consenziente.
La differenza non è soltanto terminologica. Modifica la responsabilità del personale sanitario e separa due pratiche che nel dibattito politico vengono spesso presentate impropriamente come equivalenti.
Che cosa possono fare le Regioni
L’assenza di una legge nazionale ha spinto alcune Regioni a intervenire sull’organizzazione del percorso sanitario.
La Toscana guidata da Eugenio Giani, la Sardegna amministrata da Alessandra Todde e l’Emilia-Romagna del presidente Michele de Pascale hanno approvato testi destinati a regolare le procedure interne ai rispettivi servizi sanitari.
Le Regioni possono individuare le aziende competenti, istituire commissioni multidisciplinari, organizzare gli accertamenti e disciplinare la collaborazione con i comitati etici.
Non possono però stabilire autonomamente chi abbia diritto di accedere al suicidio medicalmente assistito.
Definire i requisiti significa infatti incidere indirettamente sui confini dell’articolo 580 del Codice penale. La materia penale appartiene alla competenza dello Stato, mentre alle Regioni spetta l’organizzazione della sanità.
Il centrosinistra considera le normative regionali una risposta necessaria all’inerzia del Parlamento. Il centrodestra denuncia invece il rischio di fughe in avanti, di procedure differenti sul territorio nazionale e di un ampliamento indiretto dell’accesso alla morte medicalmente assistita.
La prudenza non deve però essere confusa con l’indifferenza verso il dolore. Può significare anche richiedere garanzie rigorose, valutazioni approfondite e alternative assistenziali realmente disponibili.
La Toscana e il ricorso del Governo
La Toscana è stata la prima Regione ad approvare una legge organica sul percorso.
Il presidente Eugenio Giani l’ha presentata come una risposta al vuoto lasciato dalla politica nazionale. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha impugnato il provvedimento, sostenendo che alcune disposizioni avessero superato i limiti delle competenze regionali.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 204 del 2025, non ha cancellato l’intera legge. Ha riconosciuto alla Toscana il potere di organizzare il servizio sanitario, ma ha eliminato diverse parti che riproducevano autonomamente i requisiti di accesso, fissavano scadenze eccessivamente rigide o descrivevano impropriamente il suicidio assistito come un trattamento erogato al paziente.
Il risultato non rappresenta quindi una vittoria completa della Regione, ma neppure una bocciatura totale.
La Consulta ha riconosciuto che il problema sollevato dal Governo era reale nei punti in cui la Toscana aveva cercato di andare oltre la semplice organizzazione sanitaria.
La legge sarda non è stata cancellata interamente
Un ragionamento simile è stato applicato alla Sardegna.
La legge promossa dalla maggioranza che sostiene Alessandra Todde è stata esaminata con la sentenza numero 148 del 2026. La Corte ha respinto la richiesta di dichiarare incostituzionale l’intero testo, ma ha eliminato diverse disposizioni.
Sono rimaste valide le parti dedicate alle commissioni multidisciplinari e all’organizzazione delle strutture sanitarie. Sono invece decadute le norme che riscrivevano i requisiti, introducevano termini eccessivamente rigidi o regolavano in maniera troppo diretta le modalità di attuazione.
Quando una disposizione viene dichiarata incostituzionale, cessa di produrre effetti quella specifica parte della legge, non necessariamente l’intero provvedimento.
Anche nel caso sardo la Consulta ha dunque riconosciuto uno spazio di intervento regionale, ma ha impedito che il Consiglio regionale si sostituisse allo Stato nella definizione sostanziale dell’accesso.
L’Emilia-Romagna apre un nuovo fronte politico
Il 23 luglio 2026 l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato un nuovo testo sul suicidio medicalmente assistito.
La proposta, presentata in prima firma da Paolo Trande di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata approvata con i voti del Partito democratico, di AVS, del Movimento 5 Stelle e delle forze civiche della maggioranza. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Rete civica hanno votato contro.
La legge prevede una commissione multidisciplinare, il coinvolgimento del comitato etico, la gratuità del percorso e la partecipazione su base volontaria del personale sanitario. Restano centrali l’informazione sulle cure palliative e la possibilità di revocare la richiesta.
Il presidente Michele de Pascale ha precisato che la Regione non ha introdotto autonomamente il suicidio assistito, perché non avrebbe avuto il potere di farlo, ma ha cercato di organizzare in modo uniforme le procedure già derivanti dalle decisioni costituzionali.
Dal centrodestra sono arrivate critiche sulla competenza regionale e sulla necessità di rafforzare innanzitutto l’assistenza ai malati. Alcuni emendamenti delle opposizioni hanno comunque contribuito ad aumentare le garanzie e a ribadire la volontarietà della partecipazione del personale.
L’Emilia-Romagna ha cercato di evitare gli errori già contestati alla Toscana e alla Sardegna, ma resta possibile un nuovo ricorso del Governo.
L’approvazione della legge non significa quindi che la Regione abbia legalizzato il suicidio assistito. Significa che ha disciplinato il percorso amministrativo e sanitario attraverso il quale verificare le condizioni già stabilite dalla Consulta.
Il Parlamento resta il grande assente
La moltiplicazione delle iniziative regionali mostra soprattutto il vuoto lasciato dal Parlamento.
Al Senato prosegue l’esame delle proposte sulla morte volontaria medicalmente assistita. Nel confronto figurano il democratico Alfredo Bazoli e i relatori Pierantonio Zanettin di Forza Italia e Ignazio Zullo di Fratelli d’Italia, ma al 27 luglio 2026 non risulta approvata una disciplina nazionale definitiva. L’esame parlamentare è proseguito anche nel mese di luglio.
Il centrodestra di Governo non può limitarsi a contestare le fughe in avanti delle Regioni. Se ritiene che questa materia debba essere affrontata esclusivamente a livello nazionale, deve assumersi la responsabilità di presentare e approvare una normativa chiara.
Allo stesso modo, il centrosinistra dovrebbe evitare di considerare ogni limite o controllo come un ostacolo all’autodeterminazione.
La libertà individuale deve essere rispettata, ma non può essere separata dal dovere della società di proteggere chi è malato, disabile, anziano, solo o psicologicamente vulnerabile.
La politica deve garantire che la volontà espressa non derivi dalla depressione, dall’abbandono, dalla povertà, dalla mancanza di assistenza o dalla paura di essere diventati un peso per la propria famiglia.
Il rischio di un’Italia divisa
In assenza di una normativa statale, l’Italia rischia di avere procedure differenti da Regione a Regione.
I requisiti sostanziali non possono cambiare, ma possono cambiare gli uffici competenti, la composizione delle commissioni, i passaggi amministrativi e i tempi necessari per ottenere una risposta.
Una persona residente in Toscana potrebbe affrontare un percorso diverso da quello previsto in Sardegna, Emilia-Romagna o in una Regione che non abbia approvato alcuna disciplina specifica.
Una materia che riguarda la vita, la morte, la medicina e il diritto penale non dovrebbe dipendere dal luogo di residenza.
Su principi tanto delicati dovrebbe pronunciarsi il Parlamento nazionale, attraverso un confronto pubblico e trasparente, evitando che siano i tribunali o i Consigli regionali a costruire gradualmente la disciplina.
Prima della morte viene il diritto a non essere abbandonati
Il dibattito non può essere ridotto alla contrapposizione tra chi vuole consentire il suicidio assistito e chi intende vietarlo.
Prima viene il diritto del malato a ricevere cure, assistenza e vicinanza.
Vengono le cure palliative, la terapia del dolore, l’assistenza domiciliare, il sostegno psicologico e l’aiuto economico alle famiglie. Viene la necessità di impedire che una persona chieda di morire perché si sente inutile, sola o diventata un peso.
La libertà di scelta non esiste realmente quando le alternative rimangono soltanto sulla carta.
Una società che rende disponibile il suicidio assistito senza garantire prima un accesso effettivo alle cure palliative rischia di offrire la morte come risposta più semplice proprio alle persone che avrebbero maggiore bisogno di protezione.
Questo non significa difendere l’accanimento terapeutico. Il paziente conserva il diritto di rifiutare le cure, di interrompere i trattamenti non desiderati e di ricevere la sedazione palliativa nelle condizioni previste dalla legge.
Il problema è impedire che la morte possa apparire più accessibile dell’assistenza.
La sentenza numero 152 ha confermato i limiti attuali e ha ricordato che un eventuale ampliamento non può essere realizzato soltanto attraverso i tribunali. Le sentenze sulla Toscana e sulla Sardegna hanno invece ribadito che le Regioni possono organizzare la sanità, ma non riscrivere i requisiti.
La politica nazionale non può continuare a limitarsi a commentare le decisioni della Consulta o a impugnare le iniziative regionali.
Prima di rendere più semplice il percorso verso la morte, lo Stato deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per rendere dignitosa la vita del malato.
Un Paese civile deve rispettare la volontà individuale, ma deve anche proteggere chi rischia di scegliere non perché desideri realmente morire, ma perché non vede più nessuno disposto ad aiutarlo a vivere.




















